L'associazione é nata nel 2000, con lo scopo di:
L'Associazione è composta da volontari che curano le attività di sensibilizzazione, organizzazione e raccolta fondi, principalmente sul nostro territorio, con diverse iniziative nell'arco dell'anno.
Vengono avviati e seguiti i progetti direttamente sul posto cercando il più possibile di comprendere le reali esigenze.
Quindi i nostri progetti:
-------------------------------------------------------------------------------------------
CONTATTI
Presidente Associazione
MAURO DOSSI
info@associazionemelograno.com
Segreteria
BIANCHI EMANUELA: bianchiemanuela@ymail.com
Contabilità
ANDREOLLI FABRIZIO: fabrizio.andreolli@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------
SEDE + INDIRIZZO PER POSTA
BRENTONICO (TN) via Calzolari n°4
presso L'Istituto Comprensivo di Brentonico
(sede anche dell'Associazione La Colonnina)
CODICE FISCALE 0 1 7 0 6 9 7 0 2 2 3
4 SETTEMBRE 2024
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO BRENTONICO ODV"
Titolo I
Costituzione e scopi
Art. 1 - Denominazione-sede-durata
1. L'Associazione non riconosciuta denominata "Il Melograno Brentonico ODV", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti
indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brentonico (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Brentonico non comporta modifica statutaria, salvo apposita
delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Attività di interesse generale
1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e
sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di
terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività cultuali di interesse sociale con finalità
educativa;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, delle nonviolenza e della difesa non armata;
h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo
Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di
cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
i) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184.
Art. 3 - Finalità e attività
Pag. 2
1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) sensibilizzare la collettività in merito ai temi della povertà e della fame nelle zone del mondo meno favorite e più disagiate;
b) promuovere attività di solidarietà, beneficenza e sostegno a distanza, sia a livello nazionale che internazionale, nell'intento di migliorare le condizioni socio-economiche dei destinatari
degli interventi; il tutto garantendo la salvaguardia delle identità culturali delle popolazioni beneficiarie. In particolar modo, fornire aiuto, sostegno e supporto alle persone e alle
popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi a basso reddito e in via di sviluppo, intervenendo per porre fine o comunque per alleviare le gravi situazioni di disagio con cui
tali individui sono costretti a convivere ogni giorno;
c) promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione delle persone alle attività di solidarietà svolte a livello locale, nazionale ed internazionale;
d) instaurare e favorire progetti di gemellaggio tra il Comune di Brentonico, dove ha sede l'Associazione, e le comunità dove l'Associazione ha allacciato rapporti in seguito all'attuazione dei
propri progetti istituzionali.
2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) progettare e realizzare iniziative di solidarietà internazionale;
b) erogare cure e prestazioni medico-chirurgiche nei confronti dei bambini che vivono in paesi a basso reddito;
c) organizzare corsi di formazione e di specializzazione per soci volontari ed operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo;
d) promuovere e gestire le adozioni a distanza dei bambini più bisognosi dei paesi impoveriti;
e) promuovere e/o finanziare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, monitorandone la realizzazione anche mediante l'eventuale invio sul
posto di esperti e volontari;
f) promuovere e/o finanziare progetti di cooperazione internazionale che abbiano come obiettivo specifico quello di migliorare le condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e
culturali dei bambini e delle donne che vivono nei Paesi in via di sviluppo;
g) raccogliere ed inviare agli individui che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi in via di sviluppo beni di prima necessità;
h) promuovere ed organizzare sul territorio provinciale ed eventualmente anche nazionale eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo,
incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali dell'Associazione;
i) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi sul territorio provinciale al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione, nei
limiti previsti dalla legge;
j) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione,
oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
k) collaborare con associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità di assistenza e di solidarietà sociale ed internazionali
analoghi o affini a quelli dell'Associazione;
l) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi
rapporti contributivi e convenzionali;
m) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il
raggiungimento.
Pag. 3
3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte
secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui
all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti
gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
Art. 5 - Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano
collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del
numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art. 6 - Procedura di ammissione
1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto (anche mediante l'invio di email o posta elettronica certificata) al Consiglio Direttivo, che
è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad
osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso
l'interessato può proporre appello entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo
raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'appello deve essere proposto alla prima Assemblea Ordinaria utile e all'appellante deve essere garantito in Assemblea il
diritto al contraddittorio.
Pag. 4
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo (anche mediante l'invio di email
o posta elettronica certificata), il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza
di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota
associativa. Il mancato versamento della quota associativa entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale al quale la quota si riferisce, inibisce il
diritto di voto in Assemblea, ma non la partecipazione alla stessa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, dopo 24 (ventiquattro) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale al quale la quota si riferisce. L'associato decaduto può presentare una
nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della
deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza
che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'appello deve essere proposto alla prima Assemblea Ordinaria utile
e all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal
provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Pag. 5
Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente
documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei
limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero
dei volontari.
Titolo IV
Organi sociali
Art. 11 - Organi dell'Associazione
1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
passivo.
Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, salvo quanto previsto dall'art. 7
comma 2.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere
l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.
Pag. 6
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può
essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il
Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione
dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il
luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro)
ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il
segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata
sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il
numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, in regola con il pagamento della eventuale quota associativa, sia in prima che in seconda
convocazione.
Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
Pag. 7
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli
associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre
quarti) degli associati.
Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può essere portatore al massimo di due deleghe.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e
comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un
numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. O
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, e-mail o altro mezzo telematico, e deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il
luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono
ammesse deleghe.
Pag. 8
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
Pag. 9
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega
ad altro Consigliere.
Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro
comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c. 2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea
ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà
convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i
Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
Art. 21 - Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per
azioni, in quanto compatibili.
Titolo V
I libri sociali
Art. 22 - Libri sociali e registri
1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio
Art. 23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
Pag. 10
1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 24 - Risorse economiche
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale
attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
Art. 25 - Bilancio di esercizio
1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere
convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa
richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Titolo VII
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 27 - Disposizioni transitorie
Pag. 11
1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
Art. 28 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative
disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
F.TO DOSSI MAURO
F.TO BIANCHI EMANUELA